lunedì 9 novembre 2009

COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS CIRCA L’ISTITUZIONE DI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI CHE ENTRANO NELLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIE

  • COMUNICATO STAMPA

    Il 20 ottobre 2009, il Cardinale William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha annunciato un nuovo documento per rispondere alle numerose richieste pervenute alla Santa Sede da gruppi di ministri e fedeli anglicani di diverse parti del mondo, i quali desiderano entrare nella piena e visibile comunione con la Chiesa Cattolica.

    La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus che oggi viene pubblicata introduce una struttura canonica che provvede ad una tale riunione corporativa tramite l’istituzione di Ordinariati Personali, che permetteranno ai suddetti gruppi di entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, conservando nel contempo elementi dello specifico patrimonio spirituale e liturgico anglicano. Contemporaneamente la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato Norme Complementari, che serviranno alla retta attuazione del provvedimento.

    Questa Costituzione Apostolica apre una nuova strada per la promozione dell’unità dei cristiani, riconoscendo nel contempo la legittima diversità nell’espressione della nostra fede comune. Non si tratta di un’iniziativa che abbia avuto origine nella Santa Sede, ma di una risposta generosa da parte del Santo Padre alla legittima aspirazione di tali gruppi anglicani. L’istituzione di questa nuova struttura si colloca in piena armonia con l’impegno per il dialogo ecumenico, che continua ad essere una priorità per la Chiesa Cattolica.

    La possibilità prevista dalla Costituzione Apostolica della presenza di alcuni chierici sposati negli Ordinariati Personali non significa in alcun modo un cambiamento nella disciplina della Chiesa per quanto riguarda il celibato sacerdotale. Esso, come dice il Concilio Vaticano Secondo, è segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale e annuncia in modo radioso il regno di Dio (Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1579).

    [01642-01.01] [Testo originale: Italiano]

  • COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS

    In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l’unità dell’episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese,1 non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato.

    La Chiesa, popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,2 è stata infatti istituita da Nostro Signore Gesù Cristo come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano."3 Ogni divisione fra i battezzati in Gesù Cristo è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste; infatti "non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause: la predicazione del Vangelo ad ogni creatura".4 Proprio per questo, prima di spargere il suo sangue per la salvezza del mondo, il Signore Gesù ha pregato il Padre per l’unità dei suoi discepoli.5

    È lo Spirito Santo, principio di unità, che costituisce la Chiesa come comunione.6 Egli è il principio dell’unità dei fedeli nell’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane e nella preghiera.7 Tuttavia la Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato, non è solo una comunione invisibile, spirituale, ma anche visibile;8 infatti, "la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino."9 La comunione dei battezzati nell’insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane eucaristico si manifesta visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice.10

    L’unica Chiesa di Cristo infatti, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, "sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro, e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica."11

    Alla luce di tali principi ecclesiologici, con questa Costituzione Apostolica si provvede ad una normativa generale che regoli l’istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tale normativa è integrata da Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica.

    I. § 1. Gli Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.

    § 2. Nel territorio di una Conferenza dei Vescovi, uno o più Ordinariati possono essere eretti, a seconda delle necessità.

    § 3. Ciascun Ordinariato ipso iure gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato ad una diocesi.12

    § 4. L’Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri d’Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell’Iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso.

    § 5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è l’espressione autentica della fede cattolica professata dai membri dell’Ordinariato.

    II. L’Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze. Per esso valgono anche le suddette Norme Complementari ed altre eventuali Norme specifiche date per ciascun Ordinariato.

    III. Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l’Ordinariato ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere.

    IV. Un Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario nominato dal Romano Pontefice.

    V. La potestà (potestas) dell’Ordinario è:

    a. ordinaria: annessa per il diritto stesso all’ufficio conferitogli dal Romano Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno;

    b. vicaria: esercitata in nome del Romano Pontefice;

    c. personale: esercitata su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato.

    Essa è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari.

    VI. § 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico13 e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti,14 possono essere accettati dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica. Per i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 4215 e della Dichiarazione In June.16 I ministri non coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale secondo il can. 277, §1.

    § 2. L’Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà all’ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede.

    § 3. L’incardinazione dei chierici sarà regolata secondo le norme del diritto canonico.

    § 4. I presbiteri incardinati in un Ordinariato, che costituiscono il suo presbiterio, debbono anche coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano locale.

    § 5. I candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell’Ordinariato e della loro formazione nel patrimonio anglicano, l’Ordinario può stabilire programmi da svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già esistenti facoltà di teologia cattoliche.

    VII. L’Ordinario, con l’approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e promuoverne i membri agli Ordini Sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di Vita Consacrata provenienti dall’Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario.

    VIII. § 1. L’Ordinario, a norma del diritto, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all’Ordinariato.

    § 2. I parroci dell’Ordinariato godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi previsti nel Codice di Diritto Canonico, che, nei casi stabiliti nelle Norme Complementari, sono esercitati in mutuo aiuto pastorale con i parroci della Diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell’Ordinariato.

    IX. Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che provengono dall’Anglicanesimo e desiderano far parte dell’Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto.

    X. § 1. L’Ordinario nel suo governo è assistito da un Consiglio di governo regolato da Statuti approvati dall’Ordinario e confermati dalla Santa Sede.17

    § 2. Il Consiglio di governo, presieduto dall’Ordinario, è composto di almeno sei sacerdoti ed esercita le funzioni stabilite nel Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori e quelle specificate nelle Norme Complementari.

    § 3. L’Ordinario deve costituire un Consiglio per gli affari economici a norma del Codice di Diritto Canonico e con i compiti da questo stabiliti.18

    § 4. Per favorire la consultazione dei fedeli nell’Ordinariato deve essere costituito un Consiglio Pastorale.19

    XI. L’Ordinario ogni cinque anni si deve recare a Roma per la visita ad limina Apostolorum e tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, in rapporto anche con la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, deve presentare al Romano Pontefice una relazione sullo stato dell’Ordinariato.

    XII. Per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale, nel qual caso il tribunale d’appello sarà quello designato dall’Ordinariato e approvato dalla Santa Sede.

    XIII. Il Decreto che erigerà un Ordinariato determinerà il luogo della sede dell’Ordinariato stesso e, se lo si ritiene opportuno, anche quale sarà la sua chiesa principale.

    Vogliamo che queste nostre disposizioni e norme siano valide ed efficaci ora e in futuro, nonostante, se fosse necessario, le Costituzioni e le Ordinanze apostoliche emanate dai nostri predecessori, e ogni altra prescrizione anche degna di particolare menzione o deroga.

    Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

    BENEDICTUS PP XVI

    _________________

    1 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, 12; 13.

    2 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 4; Decr. Unitatis redintegratio, 2.

    3 Cost. dogm. Lumen gentium 1.

    4 Decr. Unitatis redintegratio, 1.

    5 Cf. Gv 17,20-21; Decr. Unitatis redintegratio, 2.

    6 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 13.

    7 Cf. Ibidem; At 2,42.

    8 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Lett. Communionis notio, 4.

    9 Cost. dogm. Lumen gentium, 8.

    10 Cf. CIC, can. 205; Cost. dogm. Lumen gentium, 13; 14; 21; 22; Decr. Unitatis redintegratio, 2; 3; 4; 15; 20; Decr. Christus Dominus, 4; Decr. Ad gentes, 22.

    11 Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Decr. Unitatis redintegratio, 1; 3; 4; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Dominus Iesus, 16.

    12 Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, I § 1.

    13 Cf. CIC, cann. 1026-1032.

    14 Cf. CIC, cann. 1040-1049.

    15 Cf. AAS 59 (1967) 674.

    16 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione del 1° aprile 1981, in Enchiridion Vaticanum 7, 1213.

    17 Cf. CIC, cann. 495-502.

    18 Cf. CIC, cann. 492-494.

    19 Cf. CIC, can. 511.

    [01640-01.01] [Testo originale: Italiano]

  • NORME COMPLEMENTARI ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS

    Dipendenza dalla Santa Sede

    Articolo 1

    Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.

    Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani

    Articolo 2

    § 1. L’Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus.

    § 2. L’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.

    Articolo 3

    L’Ordinario, nell’esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l’Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.

    L’Ordinario

    Articolo 4

    § 1. L’Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice ad nutum Sanctae Sedis, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394 e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.

    § 2. L’Ordinario ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri.

    § 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l’approvazione della Santa Sede, l’Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell’Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.

    I fedeli dell’Ordinariato

    Articolo 5

    § 1. I fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo che desiderano appartenere all’Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato. Coloro che sono stati battezzati nel passato come cattolici fuori dall’Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato.

    § 2. I fedeli laici e i membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell’Ordinario e del parroco dell’Ordinariato.

    Il clero

    Articolo 6

    § 1. L’Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l’Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione presbiterale nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall’Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.

    § 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all’esercizio del ministero sacro nell’Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell’Ordinariato.

    § 3. I presbiteri incardinati nell’Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall’Ordinario.

    Articolo 7

    § 1. L’Ordinario deve assicurare un’adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell’Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.

    § 2. L’Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell’Ordinariato.

    § 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell’Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l’esercizio del ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).

    Articolo 8

    § 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell’Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (cf. CIC, can. 498, § 2).

    § 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell’Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. CIC, can. 512, § 1).

    Articolo 9

    § 1. I chierici incardinati nell’Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.

    § 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell’Ordinariato. In questo caso dipendono dall’Ordinario per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.

    § 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell’Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.

    Articolo 10

    § 1. La formazione del clero dell’Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.

    § 2. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un accordo intervenuto tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.

    § 3. L’Ordinariato deve avere una sua Ratio institutionis sacerdotalis, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall’Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).

    § 4. L’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

    § 5. L’Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano.

    I Vescovi già anglicani

    Articolo 11

    § 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell’Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.

    § 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere chiamato ad assistere l’Ordinario nell’amministrazione dell’Ordinariato.

    § 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo territorio, nello stesso modo di un vescovo emerito.

    § 4. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato e che non è stato ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.

    Il Consiglio di governo

    Articolo 12

    § 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall’Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

    § 2. Oltre tali competenze, l’Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:

    a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;

    b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;

    c. erigere o sopprimere una casa di formazione;

    d. approvare un programma formativo.

    § 3. L’Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell’Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici.

    § 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:

    a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell’Ordinario;

    b. nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell’Ordinariato da presentare alla Santa Sede;

    c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.

    § 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’Ordinariato.

    Il Consiglio Pastorale

    Articolo 13

    § 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall’Ordinario, esprime il suo parere circa l’attività pastorale dell’Ordinariato.

    § 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall’Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall’Ordinario.

    Le parrocchie personali

    Articolo 14

    § 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall’Ordinario; nella parrocchia dev’essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.

    § 2. Se non c’è un vicario, in caso di assenza, d’impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.

    § 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l’Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC, can. 516, § 1).

    Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti Norme Complementari alla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, decise dalla Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato le pubblicazione.

    Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

    William Card. Levada
    Prefetto

    + Luis. F. Ladaria, S.I.
    Arcivescovo tit. di Thibica
    Segretario

    [01641-01.01] [Testo originale: Italiano]

  • IL SIGNIFICATO DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS (P. GIANFRANCO GHIRLANDA, S.I., RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA)

    La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009, offre una normativa essenziale che regola l’istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderino entrare corporativamente o singolarmente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Con essa, come viene espresso nel Proemio, il Santo Padre Benedetto XVI, come Pastore Supremo di tutta la Chiesa e garante, per mandato di Cristo, dell’unità dell’episcopato e della comunione universale di tutte le Chiese, manifesta la sua paterna sollecitudine verso quei fedeli anglicani, laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, che hanno ripetutamente chiesto alla Sede Apostolica di essere ricevuti nella piena comunione cattolica.

    Il Proemio ci dà la ratio legis, mettendo in risalto alcuni elementi che conviene richiamare:

    - la Chiesa, nella sua unità e diversità, ha come modello la Santissima Trinità, ed è stata istituita come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento, dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano" (Lumen gentium, 1) per cui ogni divisione fra i battezzati è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste ed è quindi uno scandalo, perché contraddice la preghiera di Gesù prima della Sua passione e morte (cf. Gv 17,20-21);

    - la comunione ecclesiale, costituita dallo Spirito Santo, che è il principio di unità della Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato è allo stesso tempo spirituale, invisibile e visibile, gerarchicamente organizzata; quindi la comunione fra i battezzati per essere piena non può che manifestarsi "visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice";

    - sebbene l’unica Chiesa di Cristo sussista nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, tuttavia fuori del suo organismo visibile, quindi nelle Chiese e nelle Comunità cristiane separate, si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità che, per il fatto di essere doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica.

    Quei fedeli anglicani che hanno chiesto di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sotto l’azione dello Spirito Santo, sono stati spinti verso la ricostituzione dell’unità dagli elementi propri della Chiesa di Cristo che sono stati sempre presenti nella loro vita cristiana personale e comunitaria.

    Per questo la promulgazione della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus da parte del Santo Padre e ciò che ne seguirà segnano un tempo di azione dello Spirito.

    Il mezzo giuridico che il Santo Padre ha preordinato per ricevere nella piena comunione cattolica dei fedeli anglicani è quello dell’erezione di Ordinariati Personali (I § 1).

    La competenza dell’erezione è data alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per il fatto che quest’ultima lungo tutto l’iter che ha portato alla Costituzione Apostolica ha dovuto affrontare questioni di carattere dottrinale e questioni dello stesso carattere si presenteranno anche al momento dell’erezione dei singoli Ordinariati e della piena incorporazione di gruppi di fedeli anglicani nella piena comunione cattolica, attraverso gli Ordinariati che verranno eretti. Tuttavia, per singoli atti, ogni Ordinariato è soggetto non solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze (Cost. Ap. II), per esempio: per le associazioni di fedeli, al Pontificio Consiglio per i Laici; per la formazione dei chierici e la loro vita, alla Congregazione per il Clero; per le varie forme di vita consacrata, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ecc. Solo per quello che riguarda la visita ad limina Apostolorum, a cui l’Ordinario è tenuto ogni cinque anni, oltre la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Costituzione Apostolica menziona espressamente la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cost. Ap. XI).

    Con la previsione dell’erezione di Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus non viene a creare una nuova figura nell’ordinamento canonico vigente, ma applica la figura dell’Ordinariato Personale, già prevista per la cura pastorale dei militari dalla Costituzione Apostolica Spirituali militum cura, data da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986. È evidente che essendo diversa la finalità degli Ordinariati Militari e quella degli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di Ordinariati Personali, tuttavia vi sono anche differenze significative. Ci muoviamo nell’ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall’ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli. La sollecitudine pastorale della Chiesa e l’elasticità del suo ordinamento canonico permettono di configurare circoscrizioni che siano le più adatte a venire incontro a tali necessità per il bene spirituale dei fedeli, purché esse non contraddicano i principi che fondano l’ecclesiologia cattolica.

    Come gli Ordinariati Militari non sono previsti espressamente nel Codice di Diritto Canonico così non lo sono gli Ordinariati Personali per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tuttavia, come gli Ordinariati Militari nella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae sono considerati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e vengono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 1), così anche gli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus sono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 3).

    Tali Ordinariati Personali non si possono considerare una Chiesa particolare rituale, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all’interno della Chiesa Latina; inoltre scegliere la figura giuridica di una Chiesa rituale avrebbe potuto creare problemi ecumenici. Neppure possono essere considerati Prelature personali, in quanto, secondo il can. 294 le Prelature personali sono formate da presbiteri e diaconi del clero secolare, mentre i laici, secondo il can. 296, possono semplicemente dedicarsi alle opere apostoliche di esse mediante convenzioni; i membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica nei canoni riguardanti le Prelature personali non vengono neanche menzionati.

    Gli Ordinariati per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo sono, allora, circoscrizioni personali, in quanto la giurisdizione dell’Ordinario, e di conseguenza dei parroci, non è circoscritta da un territorio all’interno di una Conferenza Episcopale come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata "su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato" (Cost. Ap. V). Inoltre, nel territorio di una stessa Conferenza Episcopale, a seconda delle necessità, possono essere eretti anche più Ordinariati Personali (Cost. Ap. I § 2).

    Dalla lettura della Costituzione Apostolica e delle Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica si percepisce chiaramente l’intento, con la previsione di erezione di Ordinariati Personali, di comporre due esigenze: da una parte quella di "mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere" (Cost. Ap. III); dall’altra quella di una piena integrazione di gruppi di fedeli o di singoli, già appartenenti all’Anglicanesimo, nella vita della Chiesa Cattolica.

    L’arricchimento è reciproco: i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, entrando nella piena comunione cattolica, ricevono la ricchezza della tradizione spirituale, liturgica e pastorale della Chiesa Latina Romana, per integrarla con la loro tradizione, di cui viene ad arricchirsi la stessa Chiesa Latina Romana. D’altra parte proprio tale tradizione anglicana, che viene ricevuta nella sua autenticità nella Chiesa Latina Romana, nell’Anglicanesimo ha costituito uno di quei doni della Chiesa di Cristo che hanno spinto tali fedeli verso l’unità cattolica.

    Si tratta, allora, di un provvedimento che va al di là della Pastoral Provision adottata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvata da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1980. Infatti, mentre la Pastoral Provision prevedeva che i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo appartenessero alla diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus prevede che fanno parte dell’Ordinariato Personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica), provenienti, come singoli o in gruppi, dall’Anglicanesimo o che ricevono i sacramenti dell’iniziazione nell’Ordinariato stesso (Cost. Ap. I § 4).

    I chierici sono ascritti all’Ordinariato Personale tramite l’incardinazione, regolata secondo il Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. VI § 3), mentre i laici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, provenienti dall’Anglicanesimo, debbono manifestare per iscritto la volontà di entrare a far parte dell’Ordinariato (Cost. Ap. IX). Le Norme Complementari (= NC) prevedono che tali laici e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica siano iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato (Art. 5 § 1). Infatti, mentre si fa parte di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell’Ordinariato Personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all’Anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l’Ordinariato. Possiamo dire che l’iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio che in relazione all’appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante.

    La Costituzione Apostolica in questo momento vuole innanzitutto provvedere al ristabilimento della piena comunione in un qualche modo "corporativa", da parte di gruppi che comprendono vari stati di vita. Gli Ordinariati Personali per tali gruppi sono sembrati le strutture canoniche più adatte a proteggere e alimentare la tradizione spirituale, liturgica e pastorale sviluppatasi nell’Anglicanesimo e che la Chiesa Cattolica riconosce come autentica. Ciò non esclude che possano far parte di un Ordinariato Personale anche singoli fedeli provenenti dall’Anglicanesimo o singoli fedeli che giungono alla fede cattolica attraverso l’attività pastorale e missionaria dell’Ordinariato Personale e che in esso ricevono i sacramenti dell’iniziazione. La Pastoral Provision non è sembrata un mezzo adatto per la nuova situazione cui la Sede Apostolica è stata sollecitata a rispondere.

    L’Ordinario che ha la cura pastorale dei fedeli che fanno parte dell’Ordinariato Personale, esercita infatti una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost. Ap. V.b), e quindi, godendo di una sua giusta autonomia rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell’Ordinariato hanno il domicilio, può meglio garantire che sia evitata un’assimilazione di tali fedeli nelle diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa. D’altra parte l’Ordinario, nell’esercizio della sua potestà vicaria, deve anche garantire l’integrazione piena dell’Ordinariato nella vita della Chiesa Cattolica, evitando che esso si trasformi in una "chiesuola" al suo interno.

    La tutela e l’alimento della tradizione anglicana sono assicurati:

    a) dalla concessione all’Ordinariato della facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, senza però escludere che le celebrazioni liturgiche avvengano secondo il Rito Romano (Cost. Ap. III);

    b) dal fatto che l’Ordinario, per la formazione dei seminaristi dell’Ordinariato che vivono in un seminario diocesano, può stabilire programmi specifici oppure erigere una casa di formazione per loro (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2); i seminaristi debbono provenire da una parrocchia personale dell’Ordinariato o comunque dall’Anglicanesimo (NC Art. 10 § 4);

    c) dalla concessione che coloro che erano ministri coniugati nell’Anglicanesimo, anche vescovi, possono essere ordinati nel grado del presbiterato, a norma dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 e della Dichiarazione In June, cioè rimanendo nello stato matrimoniale (Cost. Ap. VI § 1);

    d) dalla possibilità, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato (NC Art. 6 § 1), di chiedere al Romano Pontefice di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, in deroga al CIC can. 277, §1, sebbene la regola sia che vengono ammessi all’ordine del presbiterato solo uomini celibi (Cost. Ap. VI § 2);

    e) dall’erezione di parrocchie personali da parte dell’Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo e ottenuto il consenso della Santa Sede (Cost. Ap. VIII § 1);

    f) dalla possibilità di ricevere Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica provenienti dall’Anglicanesimo e di erigerne di nuovi (Cost. Ap. VII);

    g) dal fatto che, per il rispetto della tradizione sinodale dell’Anglicanesimo: 1) l’Ordinario è nominato dal Romano Pontefice, sulla base di una terna di nomi presentata dal Consiglio di Governo (NC Art. 4 § 1); 2) la costituzione del Consiglio Pastorale è prevista come obbligatoria (Cost. Ap. X § 2); 3) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (Cost. Ap. X § 2; NC Art. 12).

    L’integrazione nella vita della Chiesa Cattolica è assicurata da quelle norme che disciplinano la professione di fede e le relazioni con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi diocesani, secondo le quali:

    a) il Catechismo della Chiesa Cattolica è considerato l’espressione autentica della fede dei membri dell’Ordinariato (Cost. Ap. I § 5);

    b) un Ordinariato personale viene eretto dalla Santa Sede all’interno dei confini territoriali di una Conferenza Episcopale, dopo che quest’ultima sia stata consultata (Cost. Ap. I § 1);

    c) l’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, di cui è tenuto a seguire le direttive, a meno che non siano incompatibili con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus (NC Art. 2);

    d) l’ordinazione di ministri provenienti dall’Anglicanesimo è prevista come assoluta, nel rispetto dell’Epistola Apostolicae curae data da Leone XIII il 13 settembre 1896; in nessun modo viene previsto che siano ammessi all’ordine dell’episcopato uomini coniugati (NC Art 11 § 1), questo per rispetto a tutta la tradizione cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, nonché della tradizione ortodossa;

    e) i presbiteri incardinati in un Ordinariato costituiscono il suo presbiterio, ma debbono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero e favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo o i Vescovi diocesani interessati (Cost. Ap. VI § 4; NC Art. 3); è prevista la possibilità di mutuo aiuto pastorale tra i chierici incardinati nell’Ordinariato e quelli incardinati nella diocesi in cui si trovano fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 9 §§ 1 e 2);

    f) i presbiteri dell’Ordinariato possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 8 § 1);

    g) i presbiteri e i diaconi dell’Ordinariato possono essere membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (NC Art. 8 § 2);

    h) la potestà dell’Ordinario è esercitata in modo congiunto con il Vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme Complementari (Cost. Ap. V; NC Art. 5 § 2);

    i) i candidati agli Ordini sacri debbono essere formati insieme agli altri seminaristi, specialmente per quello che riguarda gli ambiti dottrinale e pastorale, anche se può essere per loro previsto un programma particolare oppure può essere eretta una casa di formazione (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2);

    j) per erigere una parrocchia personale l’Ordinario deve aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo (Cost. Ap. VIII § 1);

    k) le Norme Complementari stabiliscono quando i diritti e i doveri propri del parroco dell’Ordinariato saranno esercitati in mutuo aiuto pastorale col parroco del territorio in cui è eretta la parrocchia personale (Cost. Ap. VIII § 2; NC 14 § 2);

    l) il tribunale competente per le cause giudiziali riguardanti i fedeli appartenenti all’Ordinariato è quello della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale (Cost. Ap. XII).

    Come si può vedere, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus predispone norme che stabiliscono la natura e regolano in modo generale la vita degli Ordinariati Personali appositamente eretti per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Viene così istituita una struttura canonica flessibile, in quanto si può prevedere che i Decreti di erezione dei singoli Ordinariati terranno conto della situazione particolare dei vari luoghi adattando ad essa quanto contenuto nella presente Costituzione Apostolica e nelle Norme Complementari. Come lo Spirito Santo ha guidato il lavoro preparatorio di questa Costituzione Apostolica, così assisterà nell’applicazione di essa.

    [01643-01.01] [Testo originale: Italiano]

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